Mi permetto...
PREMESSA
Le opere e i progetti dell’architettura sono tutelati dal diritto d’autore, in ambito nazionale (legge n. 633/41) e internazionale (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche), a condizione che siano creativi e originali. I giudici nazionali tendono a escludere la creatività qualora si sia in presenza di forme necessitate dalla funzione dell’opera da realizzare; è richiesta una valenza estetica delle forme architettoniche nel senso che, pur in mancanza di genialità assoluta, il risultato formale deve essere svincolato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale. Applicando tali criteri interpretativi, la giurisprudenza nazionale, negli specifici casi esaminati, ha considerato tutelabile da diritto d’autore un progetto preliminare con evidenti profili architettonici e urbanistici e che non sia solo strettamente tecnico-ingegneristico, ma anche un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile che abbia un seppur minimo grado di creatività.
L’autore dell’opera architettonica e del progetto è titolare dei diritti di sfruttamento economico e dei diritti morali dell’opera, al pari degli altri autori di opere dell’ingegno umano.
Quanto alla titolarità dei diritti, vale il principio generale secondo cui se il progetto è realizzato in collaborazione, ovvero con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, i diritti appartengono in comunione a tutti i coautori. Si tratta di una norma che può avere molteplici implicazioni pratiche in un settore dove il lavoro in team è la regola.
E ancora
Sul piano dei diritti morali e della modificabilità dell’opera, la legge italiana stabilisce che nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o all’opera già realizzata. Però, se all’opera è riconosciuto dalla competente autorità statale un importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni. Sotto tale profilo si apre il delicato problema delle varianti al progetto introdotte dal committente, che può essere letto anche in termini di necessità di contemperare il legittimo interesse dell’architetto all’integrità artistica della propria creazione con l’altrettanto legittimo interesse del committente a vedere soddisfatto il proprio gusto personale ai costi preventivati in fase di progettazione. In questi casi i giudizi nazionali hanno più volte affermato che il progettista non si può opporre alle modifiche del progetto necessarie per ricondurre il costo dell’opera nei limiti della spesa che il committente aveva indicato di voler sostenere
E fin qui sembra tutto chiaro vero?
Dunque, a quanto mi risulta (ho scartabellato L'uibm e gli archivi siae e del diritto d'autore) la proprietà intellettuale sul flaminio è stabilita in 70 anni dalla morte dell'architetto Pier Luigi Nervi (1979). Lo stadio sarà libero da vincoli nel 2049.
Per quanto riguarda invece l'edilizia civile privata, mi duole informarvi che se abitate in un palazzo progettato dalle cosiddette ARCHISTAR (ma non solo, ve lo garantisco), per qualsiasi modifica sull'esterno del palazzo serve il parere positivo dell'architetto progettista o dello studio.
Fate voi che io, per mettere le inferriate alle finestre, ho dovuto chiedere all'architetto, che mi ha imposto modello, tipologia di disegno e colore per le sbarre.
Dura Lex, sed Lex. Una delle tante leggi del c4$$o a protezione delle caste... Imho.